Statuto

Statuto della Pontificia Accademia di Latinità

Articolo 1

È istituita la Pontificia Accademia di Latinità, con sede nello Stato della Città del Vaticano, per la promozione e la valorizzazione della lingua e della cultura latina. L’Accademia è collegata con il Pontificio Consiglio della Cultura, dal quale dipende.

Articolo 2

  1. 1. Scopi dell’Accademia sono:
    1. a. favorire la conoscenza e lo studio della lingua e della letteratura latina, sia classica sia patristica, medievale ed umanistica, in particolare presso le Istituzioni formative cattoliche, nelle quali sia i seminaristi che i sacerdoti sono formati ed istruiti;
    2. b. promuovere nei diversi ambiti l’uso del latino, sia come lingua scritta, sia parlata.
  2. 2. Per raggiungere detti fini l’Accademia si propone di:
    1. a. curare pubblicazioni, incontri, convegni di studio e rappresentazioni artistiche;
    2. b. dare vita e sostenere corsi, seminari ed altre iniziative formative anche in collegamento con il Pontificio Istituto Superiore di Latinità;
    3. c. educare le giovani generazioni alla conoscenza del latino, anche mediante i moderni mezzi di comunicazione;
    4. d. organizzare attività espositive, mostre e concorsi;
    5. e. sviluppare altre attività ed iniziative necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 3

La Pontificia Accademia di Latinità si compone del Presidente, del Segretario, del Consiglio Accademico e dei Membri, detti anche Accademici.

Articolo 4

  1. 1. Il Presidente dell’Accademia è nominato dal Sommo Pontefice, per un quinquennio. Il Presidente può essere rinnovato per un secondo quinquennio.
  2. 2. Spetta al Presidente:
    1. a. rappresentare legalmente l’Accademia, anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, tanto canonica quanto civile;
    2. b. convocare e presiedere il Consiglio Accademico e l’Assemblea dei Membri;
    3. c. partecipare, in qualità di Membro, alle riunioni del Consiglio di Coordinamento delle Accademie pontificie e mantenere i rapporti con il Pontificio Consiglio della Cultura;
    4. d. sovrintendere all’attività dell’Accademia;
    5. e. provvedere in materia di ordinaria amministrazione, con la collaborazione del Segretario, e in materia di straordinaria amministrazione, in accordo con il Consiglio Accademico e con il Pontificio Consiglio della Cultura.

Articolo 5

  1. 1. Il Segretario è nominato dal Sommo Pontefice, per un quinquennio. Può essere rinnovato per un secondo quinquennio.
  2. 2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, delega il Segretario a sostituirlo.

Articolo 6

  1. 1. Il Consiglio Accademico è composto dal Presidente, dal Segretario e da cinque Consiglieri. I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea degli Accademici, per un quinquennio, e possono essere rinnovati.
  2. 2. Il Consiglio Accademico, che è presieduto dal Presidente dell’Accademia, delibera
    circa le questioni di maggiore importanza che riguardano l’Accademia. Esso approva
    l’ordine del giorno in vista dell’Assemblea dei Membri, da tenersi almeno una volta l’anno.
    Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta l’anno e, inoltre, ogni volta che
    lo richiedano almeno tre Consiglieri.

Articolo 7

Il Presidente, con i l parere favorevole del Consiglio, può nominare un Archivista, con
funzioni di bibliotecario, ed un Tesoriere.

Articolo 8

  1. 1. L’Accademia consta di Membri Ordinari, in numero non superiore a cinquanta, detti
    Accademici, studiosi e cultori della lingua e della letteratura latina. Essi sono nominati
    dal Segretario di Stato. Raggiunto l’ottantesimo anno di età, i Membri Ordinari diventano
    Emeriti.
  2. 2. Gli Accademici Ordinari partecipano all’Assemblea dell’Accademia convocata dal
    Presidente. Gli Accademici Emeriti possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di
    voto.
  3. 3. Oltre agli Accademici Ordinari, i l Presidente dell’Accademia, sentito i l Consiglio, può
    nominare altri Membri, detti corrispondenti.

Articolo 9

Il patrimonio della estinta Fondazione Latinitas e le sue attività, inclusa la redazione e
pubblicazione della Rivista Latinitas, sono trasferite alla Pontificia Accademia di Latinità.

Articolo 10

Per quanto non previsto espressamente si fa riferimento alle norme del vigente Codice di
Diritto Canonico ed alle leggi dello Stato della Città del Vaticano.